Corte costituzionale
Sentenza n. 70/1957
Corte cost., sent. 25 maggio 1957, n. 70
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 70/1957
- Data di deposito
- 25 maggio 1957
- Data di decisione
- 15 maggio 1957
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Tomaso Perassi
- Presidente
- AZZARITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1957:70
Norme oggetto del giudizio
- decreto del Presidente della Repubblica n. 614 del 14 maggio 1952
- decreto del Presidente della Repubblica n. 1539 del 3 ottobre 1952
- art. 5, legge n. 230 del 12 maggio 1950
- art. 1, legge n. 841 del 21 ottobre 1950
- art. 4, legge n. 841 del 21 ottobre 1950
Parametri
- art. 134, Costituzione
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 1, legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948
- art. 70, Costituzione
- art. 76, Costituzione
- art. 77, comma 1, Costituzione
- art. 113, Costituzione
Massime
Massima n. 385
Sul punto la sentenza rinvia alla precedente sent. n. 59 del 1957 (ved. 59/57 A, nonche' 60/57 A, 62/57 A, 64/57 A, 65/57 A, 66/57 A, 67/57 C e 68/57 A).
Massima n. 386
Sul punto la sentenza rinvia alla precedente sent. n. 60 del 1957 (ved. 60/57 D, nonche' 63/57 B).
Massima n. 387
Sul punto la sentenza rinvia alla precedente sent. n. 62 del 1957 (62/57 C).
Massima n. 388
I fabbricati rurali, pur non essendo valutati autonomamente nella formazione del catasto, aumentano il reddito dei fondi a cui accedono. L'art. 4 della legge di riforma fondiaria 21 ottobre 1950, n. 841, che fa riferimento al reddito dominicale complessivo e al reddito dominicale medio per la determinazione della quota espropriabile della proprieta' terriera privata, non prevede la possibilita' di diminuire il reddito complessivo dei terreni per la parte afferente ai fabbricati rurali. Le aree coperte da tali fabbricati devono essere quindi incluse nel calcolo della superficie dei terreni, agli effetti della citata disposizione di legge, altrimenti risulterebbe artificiosamente elevato il reddito medio, che si ottiene dividendo il reddito complessivo per la superficie dei terreni. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale dei decreti presidenziali di scorporo 14 maggio 1952, n. 614, e 3 ottobre 1952, n. 1539, sollevata per il motivo che tali decreti - essendosi inclusi i fabbricati rurali nel calcolo della superficie dei terreni per la determinazione del reddito medio - sarebbero stati emessi in violazione dell'art. 4 della legge n. 841 del 1950, e quindi oltre i limiti della delega fatta al Governo con l'art. 1 della stessa legge.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
respinta l'eccezione di improponibilità sollevata dall'Avvocatura dello Stato;
dichiara non fondate le questioni proposte con l'ordinanza del Tribunale di Bologna 24 maggio-23 giugno 1956 sulla legittimità costituzionale delle norme contenute nell'art. 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dei DD. PP. RR. 14 maggio 1952, n. 614, e 3 ottobre 1951, n. 1539, in riferimento alle norme contenute negli artt. 76 e 77 della Costituzione, nonché degli stessi DD. PP. RR. in riferimento alle norme contenute nell'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 maggio 1957.
GAETANO AZZARITI - TOMASO PERASSI -
GASPARE AMBROSINI - ERNESTO
BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA.
Testo integrale
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