Corte costituzionale
Sentenza n. 63/1957
Corte cost., sent. 25 maggio 1957, n. 63
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 63/1957
- Data di deposito
- 25 maggio 1957
- Data di decisione
- 13 maggio 1957
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonio Manca
- Presidente
- AZZARITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1957:63
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, legge n. 230 del 12 maggio 1950
- art. 1, legge n. 841 del 21 ottobre 1950
- art. 3, legge n. 841 del 21 ottobre 1950
- art. 3, legge n. 230 del 12 maggio 1950
- art. 4, legge n. 230 del 12 maggio 1950
- art. 7, legge n. 230 del 12 maggio 1950
- art. 10, legge n. 230 del 12 maggio 1950
- decreto del Presidente della Repubblica n. 4205 del 28 dicembre 1952
Parametri
- art. 134, Costituzione
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 1, legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948
- art. 76, Costituzione
- art. 77, comma 1, Costituzione
- art. 113, Costituzione
- art. 70, Costituzione
Massime
Massima n. 354
Sul punto la sentenza rinvia alla precedente sent. n. 59 del 1957 (ved. 59/57 A, nonche' 60/57 A e 62/57 A).
Massima n. 355
Sul punto la sentenza rinvia alla precedente sent. n. 60 del 1957 (ved. 60/57 D).
Massima n. 356
La emanazione degli atti relativi alla procedura di espropriazione per la riforma fondiaria di cui gli artt. 3, 4, 5 e 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e art. 1 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 (compilazione dei piani particolareggiati di esproprio da parte degli Enti di riforma - deposito di tali piani presso gli uffici comunali, affinche' gli interessati possano chiedere la rettifica di eventuali errori materiali - emanazione dei decreti di scorporo, con cui si approvano i piani e si determinano le indennita' dovute agli espropriati) e' indipendente dalla preparazione dei programmi generali di trasformazione fondiaria ed agraria dei territori suscettibili di riforma. L'esistenza di tali programmi non costituisce il presupposto per legittimare i decreti di espropriazione. La preparazione dei programmi summenzionati imposta agli Enti di riforma dagli articoli 10 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 3 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, non e' un obbligo degli Enti verso i singoli proprietari, ma un onere nei confronti dello Stato, che esercita la vigilanza su detti Enti a mezzo del Ministero per l'agricoltura, e ne coordina le funzioni e i compiti ai fini della attuazione della legge. Per la preparazione dei suddetti programmi gli Enti di riforma non sono tenuti al rispetto dei termini perentori prescritti per lo svolgimento delle procedure di esproprio. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale del D.P.R. 28 dicembre 1952, n. 4205, sollevata sotto il profilo dell'eccesso di delega, per essersi proceduto all'esproprio prima che l'Ente (O.N.C.) avesse elaborato il programma generale di trasformazione fondiaria ed agraria del territorio assegnatogli per la riforma. Cfr.: 59/57 C.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
respinta l'eccezione pregiudiziale dedotta dall'Avvocatura dello Stato;
dichiara non fondata la questione, sollevata con ordinanza della Corte d'appello di Napoli del 28 giugno 1956, sulla legittimità costituzionale degli artt. 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 1 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, in riferimento agli artt. 76 e 113 della Costituzione;
dichiara non fondata la questione, sollevata con la stessa ordinanza, sulla legittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica in data 28 dicembre 1952, n. 4205, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 gennaio 1953, in relazione all'articolo 3 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 maggio 1957.
GAETANO AZZARITI - TOMASO PERASSI
GASPARE AMBROSINI - ERNESTO
BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA
Testo integrale
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