Corte costituzionale

Sentenza n. 55/1957

Corte cost., sent. 17 aprile 1957, n. 55

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
55/1957
Data di deposito
17 aprile 1957
Data di decisione
10 aprile 1957
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ernesto Battaglini
Presidente
AZZARITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1957:55

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 319

Oggetto della tutela penale nella norma dell'art. 509, primo comma del codice penale che commina la sanzione della multa per il datore di lavoro o per il lavoratore, il quale non osservi gli obblighi che gli derivano da un contratto collettivo, non e' l'ordinamento corporativo, nel suo sistema ideologico ormai superato, ma l'interesse collettivo all'attuazione dei contratti stipulati, per tutti gli appartenenti ad una categoria di lavoratori e datori di lavoro, dalle organizzazioni sindacali che li rappresentano. La disposizione dell'art. 43 D.L.L. 23 novembre 1944, n. 369, che sancisce la sopravvivenza dei contratti collettivi formati prima della soppressione dell'ordinamento corporativo, porta come effetto la soppravvivenza della norma penale diretta a garantire l'osservanza di quei contratti. Tale norma non e' incompatibile coi nuovi principi di organizzazione e liberta' sindacale instaurati dalla Costituzione, che' anzi l'art. 39 della stessa Costituzione prevede la stipulazione di contratti collettivi efficaci erga omnes per comporre i conflitti di interessi fra imprenditori e prestatori d'opera. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale del citato articolo 509, primo comma, codice penale, sollevata in riferimento agli articoli 2, 4, 35, 40 e 41 della Costituzione.

Massima n. 320

L'art. 509, primo comma, del codice penale non e' applicabile ai contratti collettivi post-corporativi, cosidetti di diritto privato, per i quali, fino all'attuazione della riforma sindacale, manca ogni possibilita' di efficacia assimilabile a quella normativa e, di conseguenza, ogni ragione della speciale tutela penale.

Massima n. 321

Oggetto del giudizio di legittimita' costituzionale, promosso in via incidentale, puo' essere solo l'esame della questione proposta nell'ordinanza del giudice a quo. Ogni domanda estranea alla questione, comunque proposta non puo' essere esaminata dalla Corte costituzionale. (Nella specie, era stata rimessa alla Corte la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 509, primo comma, codice penale, in riferimento all'art. 39 della Costituzione sollevata da tal Marilungo Nazzareno nel procedimento penale a suo carico che aveva chiesto, in via subordinata, l'esclusione della mezzadria dall'ambito della regolamentazione collettiva dei rapporti di lavoro).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la Questione sollevata con l'ordinanza 27 giugno 1956 del Pretore di Fermo, relativa alla legittimità costituzionale dell'art. 509, primo comma, Cod. pen. in riferimento all'art. 39 della Costituzione.

Cosi deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 aprile 1957.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA.

Testo integrale

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