Art. 509 — Inosservanza delle norme disciplinanti i rapporti di lavoro e delle decisioni del magistrato del lavoro
Il datore di lavoro o il lavoratore, il quale non adempie gli obblighi che gli derivano da un contratto collettivo o dalle norme emanate dagli organi corporativi, è punito con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione.