Art. 105 — (L) Liquidazione con provvedimento del giudice per le indagini preliminari

ART. 105 (L) (Liquidazione con provvedimento del giudice per le indagini preliminari)

Il giudice per le indagini preliminari liquida il compenso al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato, anche se l'azione penale non è esercitata.

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