Art. 100 — (L) Nomina di un secondo difensore
ART. 100 (L) (Nomina di un secondo difensore)
Nei casi in cui trovano applicazione le norme della legge 7 gennaio 1998, n. 11, l'indagato, l'imputato o il condannato può nominare un secondo difensore per la partecipazione a distanza al processo penale, limitatamente agli atti che si compiono a distanza.