Art. 104 — (L) Compenso dell'investigatore privato

ART. 104 (L) (Compenso dell'investigatore privato)

Il compenso spettante all'investigatore privato della parte ammessa al patrocinio è liquidato dall'autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 83 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84.

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