Art. 103 — (L) Informazioni all'interessato in caso di nomina di un difensore di ufficio

ART. 103 (L) (Informazioni all'interessato in caso di nomina di un difensore di ufficio)

Nei casi in cui si deve procedere alla nomina di un difensore d'ufficio, il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria informano la persona interessata delle disposizioni in materia di patrocinio a spese dello Stato e dell'obbligo di retribuire il difensore che eventualmente è nominato d'ufficio, se non ricorrono i presupposti per l'ammissione a tale beneficio.

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