Art. 106 — (L) Esclusione dalla liquidazione dei compensi al difensore e al consulente tecnico di parte
ART. 106 (L) (Esclusione dalla liquidazione dei compensi al difensore e al consulente tecnico di parte)
Il compenso per le impugnazioni coltivate dalla parte non è liquidato se le stesse sono dichiarate inammissibili.
Non possono essere liquidate le spese sostenute per le consulenze tecniche di parte che, all'atto del conferimento dell'incarico, apparivano irrilevanti o superflue ai fini della prova.