Art. 78 — Tentativo (articolo 6 del decreto legislativo n. 74 del 2000)

I delitti previsti dagli articoli 74, 75 e 76 non sono punibili a titolo di tentativo, salvo quanto previsto al comma 2.

Quando la condotta è posta in essere al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, dai quali consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a euro 10.000.000, il delitto previsto dall'articolo 76 è punibile a titolo di tentativo. Fuori dei casi di concorso nel delitto di cui all'articolo 79, i delitti previsti dagli articoli 74 e 75 sono punibili a titolo di tentativo, quando ricorrono le medesime condizioni di cui al primo periodo.

Si applica dal 1° gennaio 2027. Testo vigente al 20 agosto 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →