Art. 135 — Disposizioni varie (articolo 58 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)

Gli oneri da cui è gravata la donazione, che hanno per oggetto prestazioni a soggetti terzi determinati individualmente, si considerano donazioni a favore dei beneficiari.

Per le donazioni sottoposte a condizione si applicano le disposizioni relative all'imposta di registro. Le donazioni a favore di nascituri si considerano sottoposte a condizione sospensiva.

Se nell'atto di donazione è prevista la sostituzione di cui all'articolo 692 del codice civile si applicano le disposizioni dell'articolo 128.

Il rimborso dell'imposta pagata spetta anche nei casi di cui all'articolo 125, comma 1, lettera b).

Le disposizioni di questo titolo si applicano, in quanto compatibili, anche per gli atti di liberalità tra vivi diversi dalla donazione.

Si applica dal 1° gennaio 2027. Testo vigente al 18 agosto 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →