Art. 137 — Esenzione per i veicoli iscritti al pubblico registro automobilistico (articolo 59-bis decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)
Non sono soggette a imposta, anche nella ipotesi di cui all'articolo 136, comma 2, le donazioni di veicoli di cui all'articolo 97, comma 1, lettera l).