Art. 136 — Applicazione dell'imposta in misura fissa (articolo 59 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)

L'imposta si applica nella misura fissa prevista per l'imposta di registro: a) per le donazioni di beni culturali sottoposti a tutela di cui all'articolo 97, comma 1, lettera g), a condizione che sia presentata all'ufficio dell'Agenzia delle entrate la dichiarazione prevista dall'articolo 98, comma 2, salvo quanto stabilito nei commi 3, 4 e 5 dello stesso articolo; b) per le donazioni di ogni altro bene o diritto dichiarato esente dall'imposta a norma di legge, a eccezione dei titoli di cui all'articolo 97, comma 1, lettere h) e i).

Se i beni di cui al presente articolo sono compresi insieme con altri beni o diritti in uno stesso atto di donazione, del loro valore non si tiene conto nella determinazione dell'imposta a norma dell'articolo 134.

Si applica dal 1° gennaio 2027. Testo vigente al 18 agosto 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →

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