Art. 134 — Disposizioni relative ai produttori agricoli (articolo 51 decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427)

Per gli acquisti intraunionali imponibili effettuati dai produttori agricoli di cui all'articolo 133, comma 5, l'imposta si applica secondo le disposizioni dell'articolo 98, comma 3, e dell'articolo 100, commi 1 e 2.

Per le cessioni di cui all'articolo 16, comma 3, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 133.

Le disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a), si applicano anche alle cessioni dei prodotti agricoli e ittici effettuate dai produttori agricoli di cui all'articolo 133, che non hanno optato a norma dello stesso articolo 133, comma 9, per l'applicazione dell'imposta nel modo normale.

Si applica dal 1° gennaio 2027. Testo vigente al 15 agosto 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →