Art. 135 — Attività agricole connesse (articolo 34-bis decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

Per le attività dirette alla produzione di beni e alla fornitura di servizi di cui all'articolo 2135, terzo comma, del codice civile, l'imposta sul valore aggiunto è determinata riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50 per cento del suo ammontare, a titolo di detrazione forfettaria dell'imposta afferente agli acquisti ed alle importazioni.

Il contribuente ha facoltà di non avvalersi della disposizione del presente articolo. In tal caso l'opzione o la revoca per la determinazione dell'imposta nel modo normale si esercitano con le modalità stabilite dalle norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442.

Si applica dal 1° gennaio 2027. Testo vigente al 15 agosto 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →