Art. 54 — Determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (articolo 52 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)
Ai fini della determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente si applicano le disposizioni dell'articolo 53 salvo quanto di seguito specificato: a) ai fini della determinazione del reddito di cui all'articolo 52, comma 1, lettera f), i compensi percepiti dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale per l'attività libero-professionale intramuraria, esercitata presso studi professionali privati a seguito di autorizzazione del direttore generale dell'azienda sanitaria, costituiscono reddito nella misura del 75 per cento; b) ai fini della determinazione delle indennità di cui all'articolo 52, comma 1, lettera i), non concorrono, altresì, a formare il reddito le somme erogate ai titolari di cariche elettive pubbliche, nonché a coloro che esercitano le funzioni di cui agli articoli 105, 114 e 135 della Costituzione, a titolo di rimborso di spese, purché l'erogazione di tali somme e i relativi criteri siano disposti dagli organi competenti a determinare i trattamenti dei soggetti stessi. Gli assegni vitalizi di cui al predetto articolo 52, comma 1, lettera i), sono assoggettati a tassazione per la quota parte che non deriva da fonti riferibili a trattenute effettuate al percettore già assoggettate a ritenute fiscali. Detta quota parte è determinata, per ciascun periodo d'imposta, in misura corrispondente al rapporto complessivo delle trattenute effettuate, assoggettate a ritenute fiscali, e la spesa complessiva per assegni vitalizi. Il rapporto va effettuato separatamente dai distinti soggetti erogatori degli assegni stessi, prendendo a base ciascuno i propri elementi; c) per le rendite e gli assegni indicati all'articolo 52, comma 1, lettere l) e n), non si applicano le disposizioni del predetto articolo 53. Le predette rendite e assegni si presumono percepiti, salvo prova contraria, nella misura e alle scadenze risultanti dai relativi titoli; d) per le prestazioni pensionistiche di cui all'articolo 52, comma 1, lettera m), comunque erogate, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 e quelle di cui all'articolo 23, comma 6, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e, per le prestazioni derivanti dai prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP), quelle previste dalle disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019; e) i compensi di cui all'articolo 52, comma 1, lettera o), percepiti dai soggetti che hanno raggiunto l'età prevista dalla vigente legislazione per la pensione di vecchiaia e che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore a euro 9.296,22 al netto della deduzione prevista dall'articolo 10, comma 5 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, costituiscono reddito per la parte che eccede complessivamente nel periodo d'imposta euro 3.098,74. f) i compensi di cui all'articolo 52, comma 1, lettera p), costituiscono reddito per la parte che eccede complessivamente nel periodo d'imposta euro 15.000.