Art. 375 — Norme di interpretazione autentica (articolo 39, comma 1, primo periodo, legge 21 novembre 2000, n. 342; articolo 138, comma 14, legge 23 dicembre 2000, n. 388; articolo 2-bis, comma 3, decreto legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2026, n. 88; articolo 36, commi 30 e 34-bis, decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; articolo 1, comma 35, legge 24 dicembre 2007, n. 244; articolo 5, comma 3, articolo 13, comma 3, e articolo 15, comma 2, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147; articolo 7-quinquies, commi 1 e 2, decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225; articolo 1, comma 162, legge 11 dicembre 2016, n. 232; articolo 1, comma 271, legge 27 dicembre 2017, n. 205; articolo 1, comma 431, legge 27 dicembre 2019, n. 160; articolo 1, comma 98, legge 30 dicembre 2024, n. 207; articolo 1, comma 1-bis, decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2025, n. 108; articolo 5-bis decreto-legge 24 giugno 2025, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2025, n. 109; articolo 18, comma 1, decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 118; articolo 8, decreto legislativo 4 dicembre 2025, n. 186; articolo 5 decreto legislativo 18 dicembre 2025, n. 192)

Ai fini del presente testo unico: a) in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui all'articolo 6, comma 4, si interpreta nel senso che i proventi illeciti ivi indicati, qualora non siano classificabili nelle categorie di reddito di cui all'articolo 6, comma 1, sono comunque considerati come redditi diversi; b) si intendono ricompresi tra gli oneri detraibili ai sensi dell'articolo 14, comma 4, gli importi delle erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari anche se avvenuti in altri Stati, eseguite per il tramite dei soggetti identificati ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 5 luglio 2000; c) le disposizioni di cui all'articolo 53, comma 2, lettera f), si interpretano nel senso che le stesse si applicano anche alle opere e servizi riconosciuti dal datore di lavoro, del settore privato o pubblico, in conformità a disposizioni di contratto collettivo nazionale di lavoro, di accordo interconfederale o di contratto collettivo territoriale; d) l'articolo 53, comma 8, si interpreta nel senso che i lavoratori rientranti nella disciplina ivi stabilita sono quelli per i quali sussistono contestualmente le seguenti condizioni: 1) la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro; 2) lo svolgimento di un'attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente; 3) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un'indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta; e) ai lavoratori ai quali, a seguito della mancata contestuale esistenza delle condizioni di cui alla lettera d), non è applicabile la disposizione di cui all'articolo 53, comma 8, è riconosciuto il trattamento previsto per le indennità di trasferta di cui al medesimo articolo 53, comma 7; f) l'articolo 53, comma 10, primo periodo, si interpreta nel senso che le retribuzioni del personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e agli articoli da 31 a 33 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, costituiscono reddito nella misura del 50 per cento, anche ai fini della determinazione dei contributi e dei premi previdenziali dovuti ai sensi dell'articolo 158, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103. A decorrere dal 1º aprile 2018, fermo restando quanto disposto dal primo periodo agli effetti della determinazione dell'imposta sui redditi, i contributi e i premi previdenziali dovuti ai sensi dell'articolo 158, primo e secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, sono determinati sulla base dell'intera retribuzione e, all'articolo 2, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103, le parole da: «ad una retribuzione» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «all'intera retribuzione»; g) quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazione o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche dei redditi di cui alla lettera f) del comma 3 dell'articolo 3; h) le disposizioni dell'articolo 53, comma 11, si interpretano nel senso che sono compresi nella loro applicazione anche i redditi di lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto dai dipendenti che, nell'arco di dodici mesi, soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni ritornando in Italia al proprio domicilio una volta alla settimana; i) gli articoli 69, 77, 94 e 95 del presente testo unico e gli articoli 5, 5-bis, 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si interpretano nel senso che per le cessioni di immobili e di aziende nonché per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l'esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro, ovvero delle imposte ipotecaria e catastale di cui al testo unico in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123; l) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 76, comma 1, si interpreta nel senso che il reddito derivante dalla concessione di usufrutto o dalla costituzione di altri diritti reali di godimento su un bene immobile costituisce un reddito diverso imponibile ai sensi della lettera p) dello stesso comma 1 quando il soggetto disponente mantiene un diritto reale sul bene immobile, mentre si qualifica come plusvalenza, tassabile ai sensi del comma 1, lettere b) e c), al ricorrere delle condizioni temporali ivi previste, se il disponente si spoglia contestualmente e integralmente di ogni diritto reale sul bene; m) i fondi pubblici di agevolazione, istituiti da leggi dello Stato o delle regioni, ancorché affidati in gestione a soggetti terzi in forza di disposizioni legislative, provvedimenti amministrativi o convenzioni, devono intendersi riconducibili nell'ambito applicativo, dell'articolo 97, comma 1, in materia di applicabilità dell'imposta sul reddito delle società allo Stato e agli enti pubblici; n) per assicurare la corretta esecuzione in ambito nazionale delle sentenze di condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo, dei regolamenti amichevoli e delle dichiarazioni unilaterali definiti ai sensi degli articoli 62 e 62A del regolamento della predetta Corte seguiti da decisioni di radiazione delle cause dal ruolo, sulle somme corrisposte in esecuzione di tali sentenze, regolamenti amichevoli e dichiarazioni unilaterali non sono dovute imposte qualora sia prevista la clausola di esenzione da imposizione fiscale. Conseguentemente, l'articolo 97, comma 3, lettera a), si interpreta nel senso che non sono considerate indennità tassabili le somme indicate nel primo periodo; o) l'articolo 97, comma 7, si interpreta nel senso che non si considerano sopravvenienze attive, ai sensi del primo periodo di tale disposizione, le riduzioni dei debiti dell'impresa anche in sede di concordato nella liquidazione giudiziale, di concordato minore liquidatorio e di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio e non costituiscono sopravvenienze attive, ai sensi del secondo periodo del medesimo comma 7, le riduzioni dei debiti dell'impresa anche nei casi di concordato minore in continuità aziendale, di accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi degli articoli 57, 60 e 61 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, di accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento ai sensi dell'articolo 56 del citato decreto legislativo n. 14 del 2019, pubblicati nel registro delle imprese, ovvero di un piano di ristrutturazione soggetto a omologazione. Non si dà luogo al rimborso delle maggiori imposte versate per effetto di interpretazioni difformi da quella di cui al primo periodo; p) tra le spese e gli altri componenti negativi indeducibili di cui all'articolo 99, comma 2, non si comprendono gli interessi passivi relativi a finanziamenti contratti per l'acquisizione degli immobili indicati dallo stesso articolo 99, comma 1; q) l'articolo 110, comma 9, si interpreta nel senso che le svalutazioni contabili dei crediti di modesta entità e di quelli vantati nei confronti di debitori che siano assoggettati a procedure concorsuali o a procedure estere equivalenti ovvero abbiano concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti o un piano attestato di risanamento, deducibili a decorrere dai periodi di imposta in cui sussistono elementi certi e precisi ovvero il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale ed eventualmente non dedotte in tali periodi, sono deducibili nell'esercizio in cui si provvede alla cancellazione del credito dal bilancio in applicazione dei principi contabili; r) in deroga all'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 177, comma 4, si interpreta nel senso che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo 177, si applicano a condizione che: 1) le percentuali di cui al comma 3 ivi indicate sussistano per le partecipazioni dalla stessa detenute dalla società conferita direttamente in soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 161, comma 1, lettere b) o c), numero 1), oppure indirettamente tramite altre società rientranti tra i soggetti di cui all'articolo 161, comma 1, lettere b) o c), numero 1, da essa controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile; 2) il valore contabile complessivo dei patrimoni netti delle società partecipate, rilevanti ai fini del numero 1), sia costituito prevalentemente dal valore contabile dei patrimoni netti delle società di cui sono detenute le partecipazioni che rappresentano una percentuale di diritti di voto oppure una partecipazione al capitale o al patrimonio superiori alle soglie indicate al comma 3, calcolate tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa; a tal fine, il valore contabile dei patrimoni netti delle società partecipate è determinato sulla base dei dati risultanti dal bilancio relativo all'ultimo esercizio antecedente al conferimento, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa e senza considerare i valori contabili dei patrimoni netti delle società rientranti tra i soggetti indicati all'articolo 161, comma 1, lettere b) o c), numero 1); s) l'articolo 185, comma 1, si interpreta nel senso che sono ammesse in detrazione sia le imposte estere oggetto di una convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra l'Italia e lo Stato estero in cui il reddito che concorre alla formazione dell'imponibile è prodotto sia le altre imposte o gli altri tributi esteri sul reddito. Nel caso in cui sussistano obiettive condizioni di incertezza in merito alla natura di un tributo estero non oggetto delle anzidette convenzioni, il contribuente può inoltrare all'amministrazione finanziaria istanza d'interpello ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11, della legge 27 luglio 2000, n. 212; t) in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui all'articolo 185, comma 10, devono intendersi riferite anche ai crediti d'imposta relativi ai redditi di cui all'articolo 53, comma 11; u) l'articolo 1-bis, comma 4 del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, si interpreta nel senso che la soppressione del regime fiscale agevolato previsto per le borse di studio conferite dalle università per attività di ricerca post laurea ha efficacia unicamente per le borse di studio conferite dalle università a decorrere dal 7 giugno 2025. Le borse di studio conferite prima di tale data conservano, per la loro intera durata, il regime fiscale agevolato vigente al momento del loro conferimento; v) all'articolo 286, commi 3 e 7, le parole: "gli investimenti qualificati" si interpretano come "gli impegni vincolanti a realizzare direttamente o indirettamente investimenti qualificati".

Si applica dal 1° gennaio 2027. Fino ad allora resta applicabile il testo che sostituisce: Testo Unico delle Imposte sui Redditi. Testo vigente al 15 agosto 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →