Art. 170 — Trasformazione della società (articolo 170 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)
La trasformazione della società non costituisce realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento.
In caso di trasformazione di una società soggetta all'imposta di cui alla parte I, titolo II, in società non soggetta a tale imposta, o viceversa, il reddito del periodo compreso tra l'inizio del periodo di imposta e la data in cui ha effetto la trasformazione è determinato secondo le disposizioni applicabili prima della trasformazione in base alle risultanze di apposito conto economico.
Nel caso di trasformazione di una società non soggetta all'imposta di cui alla parte I, titolo II, in società soggetta a tale imposta le riserve costituite prima della trasformazione con utili imputati ai soci a norma dell'articolo 5, se dopo la trasformazione siano state iscritte in bilancio con indicazione della loro origine, non concorrono a formare il reddito dei soci in caso di distribuzione e l'imputazione di esse a capitale non comporta l'applicazione dell'articolo 49, comma 6.
Nel caso di trasformazione di una società soggetta all'imposta di cui alla parte I, titolo II, in società non soggetta a tale imposta le riserve costituite prima della trasformazione, escluse quelle di cui all'articolo 49, comma 5, sono imputate ai soci, a norma dell'articolo 5: a) nel periodo di imposta in cui vengono distribuite o utilizzate per scopi diversi dalla copertura di perdite d'esercizio, se dopo la trasformazione siano iscritte in bilancio con indicazione della loro origine; b) nel periodo di imposta successivo alla trasformazione, se non siano iscritte in bilancio o vi siano iscritte senza la detta indicazione.
Le riserve di cui al comma 4 sono assoggettate a imposta secondo il regime applicabile alla distribuzione delle riserve delle società di cui all'articolo 82.