Art. 153 — Utili percepiti dagli enti non commerciali (articolo 1, commi da 44 a 47, legge 30 dicembre 2020, n. 178; articolo 1, comma 64, primo periodo, legge 28 dicembre 2015, n. 208)

Gli utili percepiti dagli enti non commerciali di cui all'articolo 82, comma 1, lettera c), concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura fissata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Gli utili percepiti dagli enti non commerciali di cui all'articolo 82, comma 1, lettera c), o da una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di enti non commerciali, di cui al medesimo articolo 82, comma 1, lettera d), che esercitano, senza scopo di lucro, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei settori indicati al comma 3, non concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 50 per cento a decorrere dall'esercizio in corso al 1° gennaio 2021. Sono esclusi gli utili provenienti da partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui all'articolo 162, comma 1.

I settori nell'ambito dei quali devono essere svolte le attività di interesse generale di cui al comma 2 sono i seguenti: a) famiglia e valori connessi; crescita e formazione giovanile; educazione, istruzione e formazione, compreso l'acquisto di prodotti editoriali per la scuola; volontariato, filantropia e beneficenza; religione e sviluppo spirituale; assistenza agli anziani; diritti civili; b) prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica; sicurezza alimentare e agricoltura di qualità; sviluppo locale ed edilizia popolare locale; protezione dei consumatori; protezione civile; salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; attività sportiva; prevenzione e recupero delle tossicodipendenze; patologia e disturbi psichici e mentali; c) ricerca scientifica e tecnologica; protezione e qualità dell'ambiente; d) arte, attività e beni culturali.

I soggetti di cui al comma 2 destinano l'imposta sul reddito delle società non dovuta in applicazione della disposizione di cui al medesimo comma 2 al finanziamento delle attività di interesse generale ivi indicate, accantonando l'importo non ancora erogato in una riserva indivisibile e non distribuibile per tutta la durata dell'ente.

Le fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, destinano l'imposta sul reddito non dovuta in applicazione della disposizione di cui al comma 2 al finanziamento delle attività di interesse generale ivi indicate, accantonandola, fino all'erogazione, in un apposito fondo destinato all'attività istituzionale.

Si applica dal 1° gennaio 2027. Fino ad allora resta applicabile il testo che sostituisce: Testo Unico delle Imposte sui Redditi. Testo vigente al 15 agosto 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →