Art. 107 — Indeducibilità degli interessi sulle liquidazioni e versamenti IVA per i contribuenti minori (articolo 66, comma 11, decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n.427)

Gli interessi di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, non sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi.

Si applica dal 1° gennaio 2027. Fino ad allora resta applicabile il testo che sostituisce: Testo Unico delle Imposte sui Redditi. Testo vigente al 15 agosto 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →