Art. 205 — Attivazione di prestiti obbligazionari

Gli enti locali sono autorizzati ad attivare prestiti obbligazionari nelle forme consentite dalla legge.

Testo aggiornato al 2026-08-12. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.