Art. 91 — (L) Riparazioni (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 15)

Le riparazioni degli edifici debbono tendere a conseguire un maggiore grado di sicurezza alle azioni sismiche di cui ai precedenti articoli.

I criteri sono fissati nelle norme tecniche di cui all'articolo 83.

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