Art. 71 — Semplificazioni in materia di addizionali comunali e regionali all'Irpef (articolo 8, commi 3 e 4, decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175)

Ai fini della semplificazione delle dichiarazioni e delle funzioni dei sostituti d'imposta e dei centri di assistenza fiscale nonché degli altri intermediari, i comuni, contestualmente all'invio dei regolamenti e delle delibere relative all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, sono tenuti ad inviare, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, ai fini della pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, i dati contenuti nei suddetti regolamenti e delibere individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Restano ferme le disposizioni in ordine alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere che devono essere inseriti nella predetta sezione del Portale esclusivamente per via telematica.

Si applica dal 1° gennaio 2027. Testo vigente al 19 settembre 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →

Richiamato da

  • Testo Unico Adempimenti e Accertamento (2026)art. 72