Art. 177 — Informazione e formazione

In ottemperanza a quanto previsto in via generale dall'articolo 18, comma 1, lettera l), il datore di lavoro: a) fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto riguarda: 1) le misure applicabili al posto di lavoro, in base all'analisi dello stesso di cui all'articolo 174; 2) le modalità di svolgimento dell'attività; 3) la protezione degli occhi e della vista; b) assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1, lettera a).

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