Art. 10 — Sanzione amministrativa pecuniaria
Per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria.
La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille.
Salvo quanto previsto dal comma 3-bis, l'importo di una quota va da un minimo di lire cinquecentomila ad un massimo di lire tre milioni.
Nei casi previsti dalla legge, la sanzione pecuniaria è determinata in relazione alla specifica percentuale, indicata per ciascun illecito, del fatturato globale totale dell'ente relativo all'esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o, se inferiore, all'esercizio finanziario precedente l'applicazione della sanzione pecuniaria. Quando non è possibile accertate il fatturato globale totale dell'ente, la sanzione pecuniaria è applicata nell'importo determinato in relazione a ciascun illecito.
Non è ammesso il pagamento in misura ridotta.