Art. 414 — Esecuzione delle trascrizioni

Le trascrizioni e annotazioni degli atti costitutivi, traslativi o estintivi di proprietà o di altri diritti reali su navi, sono eseguite e firmate nello Stato dall'ufficiale di porto all'uopo delegato dal capo dell'ufficio e all'estero dal console o da un funzionario da questi delegato.

Il repertorio sul quale deve essere presa nota della domanda di pubblicità, ai sensi dell'articolo 256 del codice, è conforme al modello approvato dal ministro per la marina mercantile d'intesa, con il ministro per la grazia e la giustizia e su di esso le domande sono annotate in ordine di presentazione.

Qualora le trascrizioni o le annotazioni siano richieste ad un ufficio locale marittimo e ad una delegazione di spiaggia, la pubblicità non è effettuata se non sia autorizzata dall'ufficio circondariale marittimo competente al quale devono essere trasmessi gli atti.

Testo vigente al 26 maggio 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →