Art. 417 — Trascrizione di atti scritti in lingua straniera

Agli atti scritti in lingua straniera presentati per la pubblicità navale deve essere allegata la loro traduzione in lingua italiana fatta da un interprete nominato dal presidente del tribunale del luogo o, in mancanza, dal pretore.

Gli atti presentati all'estero all'autorità consolare possono essere da questa tradotti e autenticati.

Tali atti prima di essere resi pubblici devono essere bollati e, se tradotti dall'autorità consolare, devono.

essere legalizzati.

Testo vigente al 26 maggio 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →