Art. 415 — Trascrizione di atti riguardanti più navi

Se la trascrizione riguarda due o più navi iscritte nel medesimo ufficio, è sufficiente produrre una sola copia dei documenti prescritti.

Testo vigente al 26 maggio 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →