Art. 415 — Trascrizione di atti riguardanti più navi
Se la trascrizione riguarda due o più navi iscritte nel medesimo ufficio, è sufficiente produrre una sola copia dei documenti prescritti.
Se la trascrizione riguarda due o più navi iscritte nel medesimo ufficio, è sufficiente produrre una sola copia dei documenti prescritti.