Art. 416 — Trascrizione di atti relativi a navi perite
La trascrizione di atti costitutivi, traslativi o estintivi di proprieta o di altri diritti reali su navi può essere eseguita anche per le navi che sono o si presumono perite successivamente alla data in cui sono stati fatti gli atti.
Tale trascrizione può eseguirsi anche quando non e presentato l'atto di nazionalità, nel caso di perdita presunta della nave, o quando è accertata la perdita o la distruzione dell'atto.