Art. 382 — Formalità dell'arrivo in porto estero
Quando le formalità indicate negli articoli 181 e 182 del codice non possono essere eseguite nei porti esteri, perché non esiste autorità consolare e all'autorità locale non sia riconosciuta tale competenza dalle leggi locali e da trattati internazionali, le formalità stesse sono eseguite nel primo porto di approdo nello Stato o nel porto di approdo all'estero, dove risieda una autorità consolare italiana.