Art. 375 — Registro delle partenze
Presso ogni ufficio di porto è tenuto un registro, conforme al modello approvato dal ministro per la marina mercantile, nel quale sono annotati i dati relativi alla partenza di ciascuna nave.
Presso ogni ufficio di porto è tenuto un registro, conforme al modello approvato dal ministro per la marina mercantile, nel quale sono annotati i dati relativi alla partenza di ciascuna nave.