Art. 379 — Vidimazione del giornale nautico

L'ufficiale di porto che procede, a norma dell'articolo 181 del codice, alla vidimazione del giornale nautico vi appone il visto pagina per pagina, empiendo con linee gli spazi bianchi, cominciando dal giorno in cui fu iniziato il viaggio, oppure dall'ultimo visto, in modo da assicurare l'inalterabilità del giornale stesso.

La vidimazione è apposta sul giornale generale di contabilità, su quello di navigazione e su quelli di carico o di pesca-, nonché sul giornale di macchina e su quello radiotelegrafico.

Testo vigente al 26 maggio 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →