Art. 377 — Rilascio delle spedizioni alle navi straniere

Il rilascio delle spedizioni alle navi straniere da parte dell'autorità marittima mercantile risulta dal visto sulle carte di bordo; tuttavia quando sia consentito al comandante della nave straniera di consegnare le carte di bordo al proprio console, il rilascio delle spedizioni risulta da un permesso di partenza da compilarsi su modello approvato dal ministro per la marina mercantile.

In ogni caso per il rilascio delle spedizioni alle navi straniere è necessario il nulla osta consolare, quando nei porto risieda un console dello Stato, del quale la nave batte bandiera.

Testo vigente al 26 maggio 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →