Art. 208 — Definizione e finalità del servizio di ormeggio

1. Il servizio di ormeggio consiste nelle operazioni di posa, trasferimento e rilascio dei cavi che assicurano le navi alle banchine, alle boe e alle piattaforme in mare nonché nella verifica della tenuta dei cavi durante la sosta delle navi all'ormeggio.

2. Il servizio di ormeggio è finalizzato a garantire la sicurezza della navigazione, delle infrastrutture, dell'ambiente e dell'operatività dei porti o di altro luogo di approdo o di transito delle navi.

Testo vigente al 26 maggio 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →