Art. 209-bis — Operatività in più porti o approdi
1. Per comprovate esigenze di carattere funzionale, le autorità marittime competenti possono autorizzare forme di collaborazione tra più società cooperative operanti in porti diversi o la costituzione di società cooperative tra ormeggiatori iscritti nel registro di porti diversi.
2. Nel caso di società cooperativa operante in più porti ai sensi del comma 1, la vigilanza sull'amministrazione spetta al comandante del porto ove ha sede legale la società cooperativa; spettano al comandante di ciascun porto ove la società cooperativa opera la vigilanza sulla sua organizzazione e la potestà disciplinare ai sensi del codice della navigazione.