Art. 209-bis — Operatività in più porti o approdi

1. Per comprovate esigenze di carattere funzionale, le autorità marittime competenti possono autorizzare forme di collaborazione tra più società cooperative operanti in porti diversi o la costituzione di società cooperative tra ormeggiatori iscritti nel registro di porti diversi.

2. Nel caso di società cooperativa operante in più porti ai sensi del comma 1, la vigilanza sull'amministrazione spetta al comandante del porto ove ha sede legale la società cooperativa; spettano al comandante di ciascun porto ove la società cooperativa opera la vigilanza sulla sua organizzazione e la potestà disciplinare ai sensi del codice della navigazione.

Testo vigente al 26 maggio 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →