Art. 211-bis — Mobilità

1. Ai fini della mobilità degli ormeggiatori, il comandante del porto, di intesa con l'Autorità di sistema portuale, ove istituita, sentite le rappresentanze unitarie dell'erogatore del servizio, verifica periodicamente la corrispondenza del numero degli ormeggiatori iscritti nel registro rispetto a quello determinato ai sensi dell'articolo 209, comma 3 e l'esistenza di eventuali esuberi rispetto alle esigenze del traffico e ne dà comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Nel caso di esuberi di cui al comma 1, all'individuazione dell'ormeggiatore da assoggettare a mobilità si procede in base alla domanda presentata dagli interessati e, nel caso di assenza o di pluralità di domande, sulla base della minore anzianità di servizio e, in caso di pari anzianità di servizio, sulla base delle condizioni di famiglia.

3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con proprio provvedimento, la disciplina per la mobilità di cui al presente articolo al fine di coprire le vacanze verificatesi nei porti e adotta i relativi atti amministrativi.

4. La mobilità per esuberi comporta la cancellazione dal registro degli ormeggiatori di provenienza e l'iscrizione in quello di destinazione.

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