Art. 210 — Beni destinati allo svolgimento dei servizi

1. Nel provvedimento di cui all'articolo 209, comma 4, sono determinati i beni, i mezzi e gli strumenti necessari per assicurare lo svolgimento del servizio di ormeggio, inclusi il numero, le caratteristiche e le dotazioni dei mezzi nautici, terrestri e per l'assistenza alle navi durante la loro sosta in banchina.

2. I mezzi nautici adibiti al servizio di ormeggio sono condotti dagli ormeggiatori.

3. Sui mezzi nautici adibiti al servizio di ormeggio è riportata a prua e a poppa la parola "ormeggiatore" e, qualora possibile, è tenuto alzato il pennello bianco con eguale scritta in rosso.

Testo vigente al 26 maggio 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →