Art. 212 — Tariffe

1. Le tariffe del servizio di ormeggio sono determinate dal capo del compartimento marittimo in applicazione dei criteri e meccanismi stabiliti ai sensi dell'articolo 14, comma 1-bis, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e sono approvate, sentite le associazioni nazionali dell'utenza portuale e le rappresentanze unitarie dell'erogatore del servizio, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Testo vigente al 26 maggio 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →