Art. 207 — Cancellazione dal registro
Alla cancellazione dal registro si procede:
1) per morte;
2) per permanente inabilità al servizio;
3) per avere il palombaro raggiunto l'età prescritta dalle leggi sulla previdenza sociale agli effetti del riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia;
4) a domanda;
5) per la perdita di uno dei requisiti di cui ai numeri 2, 3 e 5 dell'art. 205.
L'inabilità di cui al n. 2 del precedente comma è accertata nei modi previsti dai commi terzo e seguenti dell'articolo 156 del presente regolamento.