Art. 206 — Libretto di ricognizione
Il libretto di ricognizione, conforme al modello approvato dal ministro per la marina, mercantile, è rilasciato al palombaro in servizio locale dal comandante del porto all'atto della iscrizione nel registro previsto dall'articolo precedente.
Per le indicazioni che tale libretto deve contenere e per la sua tenuta si applicano le disposizioni stabilite dall'articolo 155.