Art. 204 — Attività dei palombari
I palombari in servizio locale esercitano la loro attività entro l'ambito del porto presso il cui ufficio sono iscritti e nelle adiacenze e possono esercitare temporaneamente anche in altri porti, previa autorizzazione dell'autorità marittima del porto di iscrizione.
Le imbarcazioni usate dai palombari debbono essere munite di pompe d'aula e di compressori. Le imbarcazioni e le pompe debbono possedere un certificato di idoneità, rilasciato dal Registro italiano navale.
Le altre apparecchiature tecniche debbono essere giudicate idonee dal comandante del porto.