In attuazione della citata legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni, per il finanziamento dei comuni, in sostituzione dei tributi indicati rispettivamente negli articoli 8, comma 1, e 11, comma 1, ... sono introdotte nell'ordinamento fiscale le seguenti due nuove forme di imposizione municipale:
a) una imposta municipale propria;
b) una imposta municipale secondaria.
A decorrere dall'anno 2014, ai comuni è attribuita una compartecipazione al gettito dei tributi nell'ipotesi di trasferimento immobiliare di cui all'articolo 10, pari al trenta per cento.
Resta inoltre assegnato ai comuni il gettito dei tributi devoluto ai sensi dell'articolo 2, tenuto conto di quanto già attribuito ai sensi del comma 2 del presente articolo.
Spiegazione
La norma riorganizza il finanziamento dei comuni introducendo due tributi municipali: l’imposta municipale propria e l’imposta municipale secondaria, destinate a sostituire alcune entrate precedenti. Dal 2014 i comuni ricevono inoltre il 30% del gettito dei tributi collegati a determinati trasferimenti immobiliari. Rimangono assegnate ai comuni anche le entrate già devolute dalla disciplina richiamata, considerando quanto già attribuito attraverso la compartecipazione.
Perché esiste questa norma
La norma mira a rafforzare l’autonomia finanziaria dei comuni, collegando una parte delle loro risorse a tributi propri e a entrate generate dal territorio. In questo modo organizza il finanziamento comunale e evita duplicazioni nel calcolo delle somme spettanti.
Domande frequenti
Quali nuove forme di imposizione municipale vengono introdotte?
Sono introdotte l’imposta municipale propria e l’imposta municipale secondaria, nell’ambito della riorganizzazione delle entrate destinate al finanziamento dei comuni.
Da quando i comuni partecipano al gettito dei trasferimenti immobiliari?
La compartecipazione decorre dal 2014 ed è pari al 30% del gettito dei tributi relativi all’ipotesi di trasferimento immobiliare richiamata dalla norma.
Il 30% spetta direttamente al cittadino che vende o acquista un immobile?
No. La percentuale indica la quota di gettito attribuita ai comuni; non costituisce uno sconto o un rimborso automatico per le parti del trasferimento immobiliare.
I comuni perdono le entrate già loro assegnate?
No. Il gettito già devoluto ai comuni resta assegnato, ma deve essere considerato insieme a quanto attribuito tramite la compartecipazione prevista dalla norma.
L’articolo stabilisce anche quanto deve pagare ogni contribuente?
No. L’articolo definisce soprattutto le fonti di finanziamento comunale e la quota spettante ai comuni; non disciplina in dettaglio aliquote, modalità di pagamento o singole posizioni fiscali.
Richiamato da
Federalismo Fiscale Municipale e Cedolare Seccaart. 2art. 13