Art. 13 — Fondo perequativo per comuni e province

Per il finanziamento delle spese dei comuni e delle province, successivo alla determinazione dei fabbisogni standard collegati alle spese per le funzioni fondamentali, è istituito nel bilancio dello Stato un fondo perequativo, con indicazione separata degli stanziamenti per i comuni e degli stanziamenti per le province, a titolo di concorso per il finanziamento delle funzioni da loro svolte. Previa intesa sancita in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite, salvaguardando la neutralità finanziaria per il bilancio dello Stato e in conformità con l'articolo 13 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le modalità di alimentazione e di riparto del fondo. Il fondo perequativo a favore dei comuni è alimentato da quote del gettito dei tributi di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, e dalla compartecipazione prevista dall'articolo 7, comma 2. Tale fondo è articolato in due componenti, la prima delle quali riguarda le funzioni fondamentali dei comuni, la seconda le funzioni non fondamentali. Le predette quote sono divise in corrispondenza della determinazione dei fabbisogni standard relativi alle funzioni fondamentali e riviste in funzione della loro dinamica.

Testo vigente al 16 maggio 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →

Spiegazione

Dopo aver definito i fabbisogni standard dei servizi essenziali, lo Stato istituisce un fondo per contribuire alle spese di comuni e province. Le risorse per i comuni provengono da quote di specifici tributi e da una compartecipazione già prevista dalla legge. Il fondo comunale è diviso tra servizi essenziali e altre funzioni, e le quote vengono aggiornate in relazione ai fabbisogni standard. Le modalità di raccolta e distribuzione sono stabilite con decreto, previo accordo nella Conferenza Stato-città, senza maggiori oneri per il bilancio statale.

Perché esiste questa norma

La norma mira a ridurre le differenze nella capacità degli enti locali di finanziare i servizi e le funzioni di loro competenza. Collega la distribuzione delle risorse ai fabbisogni standard, cercando al contempo di preservare l’equilibrio del bilancio statale.

Domande frequenti

Il fondo finanzia direttamente ogni spesa decisa dal mio comune?

No. È un contributo alle spese comunali e provinciali, ripartito secondo modalità definite con decreto. Per i comuni, le risorse sono suddivise tra funzioni fondamentali e non fondamentali.

Da dove arrivano le risorse destinate ai comuni?

Il fondo comunale è alimentato da quote del gettito di alcuni tributi e da una compartecipazione prevista dalla legge. L’articolo non indica gli importi delle singole quote.

Come si decide quanto spetta a ciascun comune?

Le modalità di riparto sono stabilite con decreto, dopo un’intesa nella Conferenza Stato-città ed autonomie locali, tenendo conto dei fabbisogni standard secondo i criteri previsti.

Il fondo è destinato soltanto ai servizi essenziali?

No. La componente comunale è divisa tra funzioni fondamentali e funzioni non fondamentali. La norma prevede quindi risorse per entrambe.

L’istituzione del fondo comporta nuove spese per lo Stato?

Le modalità di alimentazione e riparto devono salvaguardare la neutralità finanziaria per il bilancio statale; l’articolo non autorizza quindi maggiori oneri per tale bilancio.