Art. 2 — Devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare

COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2012, N. 228, COME MODIFICATA DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147.

COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2012, N. 228, COME MODIFICATA DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147.

COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2012, N. 228, COME MODIFICATA DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147.

COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2012, N. 228, COME MODIFICATA DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147.

COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2012, N. 228, COME MODIFICATA DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147.

A decorrere dall'anno 2012 l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, cessa di essere applicata nelle regioni a statuto ordinario ed è corrispondentemente aumentata, nei predetti territori, l'accisa erariale in modo tale da assicurare la neutralità finanziaria del presente provvedimento ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 dicembre 2011 sono stabilite le modalità attuative del presente comma.

COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2012, N. 228, COME MODIFICATA DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147.

COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2012, N. 228, COME MODIFICATA DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147.

COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2012, N. 228, COME MODIFICATA DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147.

In ogni caso, al fine di rafforzare la capacità di gestione delle entrate comunali e di incentivare la partecipazione dei comuni all'attività di accertamento tributario:

a) è assicurato al comune interessato il maggior gettito derivante dall'accatastamento degli immobili finora non dichiarati in catasto;

b) è elevata al 50 per cento la quota dei tributi statali riconosciuta ai comuni ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni. La quota del 50 per cento è attribuita ai comuni in via provvisoria anche in relazione alle somme riscosse a titolo non definitivo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità di recupero delle somme attribuite ai comuni in via provvisoria e rimborsate ai contribuenti a qualunque titolo;

c) i singoli comuni hanno accesso, secondo le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria relativi:

1) ai contratti di locazione nonché ad ogni altra informazione riguardante il possesso o la detenzione degli immobili ubicati nel proprio territorio;

2) alla somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e del gas relativi agli immobili ubicati nel proprio territorio;

3) ai soggetti che hanno il domicilio fiscale nel proprio territorio;

4) ai soggetti che esercitano nello stesso un'attività di lavoro autonomo o di impresa;

d) i comuni hanno altresì accesso, con le modalità di cui alla lettera c), a qualsiasi altra banca dati pubblica, limitatamente ad immobili presenti ovvero a soggetti aventi domicilio fiscale nel comune, che possa essere rilevante per il controllo dell'evasione erariale o di tributi locali;

e) il sistema informativo della fiscalità è integrato, d'intesa con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, con i dati relativi alla fiscalità locale, al fine di assicurare ai comuni i dati, le informazioni ed i servizi necessari per la gestione dei tributi di cui agli articoli 7 e 11 e per la formulazione delle previsioni di entrata.

Il sistema informativo della fiscalità assicura comunque l'interscambio dei dati relativi all'effettivo utilizzo degli immobili, con particolare riferimento alle risultanze catastali, alle dichiarazioni presentate dai contribuenti, ai contratti di locazione ed ai contratti di somministrazione di cui al comma 10, lettera c), n. 2).

A decorrere dal 1° luglio 2011, gli importi minimo e massimo della sanzione amministrativa prevista per l'inadempimento degli obblighi di dichiarazione agli uffici dell'Agenzia del territorio degli immobili e delle variazioni di consistenza o di destinazione dei medesimi previsti, rispettivamente, dagli articoli 28 e 20 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, sono quadruplicati; il 75 per cento dell'importo delle sanzioni irrogate a decorrere dalla predetta data è devoluto al comune ove è ubicato l'immobile interessato.

Note di aggiornamento (8)
  • (2) Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, ha disposto (con l'art. 1, comma 12-bis) che "Al fine di incentivare la partecipazione dei comuni all'attività di accertamento tributario, per gli anni 2012, 2013 e 2014, la quota di cui all'articolo 2, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è elevata al 100 per cento". Lo stesso decreto ha poi disposto (con l'art. 1, comma 12-quater) che "Le disposizioni di cui ai commi 12, primo periodo, e 12-bis non trovano applicazione in caso di mancata istituzione entro il 31 dicembre 2011, da parte dei comuni, dei consigli tributari".
  • (6) La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma 380, lettera e che "Al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli anni 2013 e 2014: [...] e) sono soppressi il fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonché i trasferimenti erariali a favore dei comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, limitatamente alle tipologie di trasferimenti fiscalizzati di cui ai decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 21 giugno 2011 e del 23 giugno 2012 [...]".
  • (7) La L. 24 dicembre 2012, n. 228, come modificata dalla L. 27 dicembre 2013, n. 147, ha disposto (con l'art. 1, comma 380, lettera e che al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 sono soppressi il fondo sperimentale di riequilibrio di cui al presente articolo nonché i trasferimenti erariali a favore dei comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, limitatamente alle tipologie di trasferimenti fiscalizzati di cui ai decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 21 giugno 2011 e del 23 giugno 2012.
  • (18) La L. 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto (con l'art. 1, comma 702) che "Per gli anni 2015, 2016 e 2017, la quota di cui all'articolo 2, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è determinata nel 55 per cento".
  • (19) Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dal D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11, ha disposto (con l'art. 1, comma 12-bis) che "Al fine di incentivare la partecipazione dei comuni all'attività di accertamento tributario, per gli anni dal 2012 al 2017, la quota di cui all'articolo 2, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è elevata al 100 per cento".
  • (21) Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dal D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225, ha disposto (con l'art. 1, comma 12-bis) che "Al fine di incentivare la partecipazione dei comuni all'attività di accertamento tributario, per gli anni dal 2012 al 2019, la quota di cui all'articolo 2, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è elevata al 100 per cento".
  • (22) La L. 24 dicembre 2012, n. 228, come modificata dalla L. 11 dicembre 2016, n. 232, ha disposto (con l'art. 1, comma 380-novies) che "Le disposizioni di cui ai commi da 380 a 380-octies che riguardano i criteri di ripartizione del Fondo di solidarietà comunale, ad eccezione di quelle di cui al comma 380-ter, lettera a), riguardanti il contributo di 30 milioni di euro annui spettante alle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché il contributo di 30 milioni di euro annui destinato, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai comuni istituiti a seguito di fusione, trovano applicazione sino alla determinazione del Fondo stesso relativo all'anno 2016".
  • (27) Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dal D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ha disposto (con l'art. 1, comma 12-bis) che " Al fine di incentivare la partecipazione dei comuni all'attività di accertamento tributario, per gli anni dal 2012 al 2021, la quota di cui all'articolo 2, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è elevata al 100 per cento".
Testo vigente al 16 maggio 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →

Spiegazione

I commi da 1 a 5 e da 7 a 9 sono abrogati. Il comma 6 prevede, dal 2012, la cessazione dell’addizionale sull’accisa elettrica nelle regioni a statuto ordinario, compensata da un aumento dell’accisa erariale per mantenere invariati i saldi pubblici. Le disposizioni residue favoriscono la collaborazione dei comuni nell’accertamento: attribuiscono loro quote delle somme recuperate e accesso a dati utili sui beni e sui contribuenti. Sono inoltre aumentate le sanzioni per omesse o inesatte dichiarazioni catastali, con una parte del ricavato destinata al comune.

Perché esiste questa norma

La norma mira a rafforzare le entrate e la capacità amministrativa dei comuni, incentivandoli a individuare immobili non dichiarati ed evasione fiscale. Lo scambio di informazioni e la partecipazione ai recuperi favoriscono controlli più efficaci, mentre la compensazione sull’accisa tutela gli equilibri della finanza pubblica.

Domande frequenti

Il mio comune può sapere se un immobile nel suo territorio è affittato?

Sì. La norma consente ai comuni, secondo modalità stabilite dall’Agenzia delle entrate, di accedere a informazioni sui contratti di locazione e sul possesso o la detenzione degli immobili situati nel territorio comunale.

Se dichiaro un immobile al catasto dopo che non era mai stato registrato, chi riceve il maggior gettito?

Il maggior gettito derivante dall’accatastamento degli immobili prima non dichiarati è assicurato al comune interessato.

Il comune riceve una quota anche se le somme recuperate non sono ancora definitive?

La quota è attribuita provvisoriamente anche sulle somme riscosse a titolo non definitivo. Se queste vengono poi rimborsate al contribuente, le modalità per recuperare quanto assegnato al comune sono stabilite con decreto ministeriale.

Che cosa succede se non dichiaro una variazione della consistenza o della destinazione catastale?

Dal 1° luglio 2011 gli importi minimo e massimo della sanzione amministrativa per l’inadempimento degli obblighi indicati sono quadruplicati. Il 75 per cento delle sanzioni irrogate dalla stessa data è devoluto al comune in cui si trova l’immobile.

L’addizionale comunale sull’elettricità è stata sostituita da un aumento dell’accisa?

Dal 2012 l’addizionale all’accisa elettrica prevista dalla norma cessa nelle regioni a statuto ordinario; nei medesimi territori aumenta corrispondentemente l’accisa erariale, così da assicurare la neutralità finanziaria del provvedimento.

Richiamato da