Art. 10 — Applicazione dei tributi nell'ipotesi di trasferimento immobiliare

All'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« +--------------------------------------------------+------------+ |1. Atti traslativi a titolo oneroso della | | |proprietà di beni immobili in genere e | | |atti traslativi o costitutivi di diritti reali | | |immobiliari di godimento, compresi la rinuncia | | |pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di | | |espropriazione per pubblica utilità e i trasferi-| | |menti coattivi | 9 per cento| +--------------------------------------------------+------------+ |Se il trasferimento ha per oggetto case | | |di abitazione, ad eccezione di quelle di | | |categoria catastale A1, A8 e A9 , ove | | |ricorrano le condizioni di cui alla nota | | |II-bis) | 2 per cento| +--------------------------------------------------+------------+ » b) sono abrogate le note del predetto articolo 1, ad eccezione della nota II-bis);

c) nella nota II-bis) dell'articolo 1, le parole: «dell'aliquota del 3 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «dell'aliquota del 2 per cento».

Nei casi di cui al comma 1, l'imposta, comunque, non può essere inferiore a 1.000 euro.

Gli atti assoggettati all'imposta di cui ai commi 1 e 2 e tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari sono esenti dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie e sono soggetti a ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro cinquanta.

In relazione agli atti di cui ai commi 1 e 2 sono soppresse tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali ad eccezione delle esenzioni di cui agli articoli 19 e 20 dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il BIE sulle misure necessarie per facilitare la partecipazione all'Esposizione universale di Milano 2015, ratificato con legge 14 gennaio 2013, n. 3, ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e delle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 1º dicembre 1981, n. 692, e all'articolo 40 della legge 16 giugno 1927, n. 1766. È altresì esclusa la soppressione delle esenzioni e delle agevolazioni tributarie riferite agli atti di cui ai commi 1 e 2 aventi ad oggetto immobili pubblici interessati da operazioni di permuta, dalle procedure di cui agli articoli 2, 3, 3-ter e 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, all'articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni, e agli articoli 33 e 33-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, e all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 , e delle disposizioni di cui all'articolo 9, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Testo vigente al 16 maggio 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →

Spiegazione

Dal 1° gennaio 2014, per i trasferimenti immobiliari onerosi l’imposta di registro è del 9%; può scendere al 2% per l’acquisto di un’abitazione non di categoria A1, A8 o A9, se ricorrono le condizioni previste per l’agevolazione “prima casa”. In ogni caso, l’imposta non può essere inferiore a 1.000 euro. Gli atti sono esenti dall’imposta di bollo e da alcuni tributi e tasse connessi, mentre le imposte ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa di 50 euro ciascuna. Sono eliminate molte agevolazioni ed esenzioni, ma restano quelle espressamente salvaguardate dalla norma.

Perché esiste questa norma

La norma riordina e semplifica la tassazione dei trasferimenti immobiliari, accorpando gli oneri e fissando aliquote e importi minimi. Mantiene alcune agevolazioni considerate meritevoli di tutela e salvaguarda specifiche operazioni pubbliche e disposizioni espressamente indicate.

Domande frequenti

Quanto pago di imposta di registro se compro una casa?

L’aliquota è normalmente del 9%. Può essere del 2% se l’abitazione non è di categoria A1, A8 o A9 e sono soddisfatte le condizioni per l’agevolazione “prima casa”. L’imposta non può comunque essere inferiore a 1.000 euro.

L’aliquota ridotta vale anche per una casa di lusso?

No. L’aliquota del 2% è esclusa per le abitazioni classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9.

Oltre all’imposta di registro, quali altri costi fiscali prevede la norma?

Per gli atti interessati, le imposte ipotecaria e catastale sono ciascuna di 50 euro. Sono inoltre previsti l’esonero dall’imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie.

Posso applicare un’altra esenzione o agevolazione prevista per il trasferimento?

In linea generale, le esenzioni e agevolazioni tributarie relative a questi atti sono soppresse. Restano però le eccezioni espressamente conservate dalla norma, incluse alcune disposizioni e specifiche operazioni riguardanti immobili pubblici.

Da quando si applicano queste regole?

Le disposizioni si applicano agli atti dal 1° gennaio 2014.

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