L'imposta municipale propria è istituita, e sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili, fatto salvo quanto disposto nel successivo articolo 9, comma 9, terzo periodo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, dal periodo d'imposta 2014, anche all'imposta municipale immobiliare della provincia autonoma di Bolzano, istituita dalla legge provinciale 19 aprile 2014, n. 3, ed all'imposta immobiliare semplice della provincia autonoma di Trento, istituita dalla legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 , nonché, dal periodo d'imposta 2023, all'imposta locale immobiliare autonoma della regione Friuli Venezia Giulia, istituita dalla legge della regione Friuli Venezia Giulia 14 novembre 2022, n. 17.
COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160.
LA L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTRE COMMA.
LA L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTRE COMMA.
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LA L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTRE COMMA.
LA L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTRE COMMA.
Note di aggiornamento (1)
(10) La L. 27 dicembre 2013, n. 147, ha disposto (con l'art. 1, comma 718) che "Le disposizioni del comma 717 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013".
Spiegazione
L’articolo istituisce l’imposta municipale propria e stabilisce che, per gli immobili, essa sostituisce l’imposta comunale sugli immobili e le imposte sui redditi fondiari degli immobili non locati. La sostituzione riguarda la componente immobiliare e non, in base a questo articolo, i redditi da immobili locati. La stessa regola si applica alle imposte immobiliari delle province autonome di Bolzano e Trento dal 2014 e a quella della regione Friuli Venezia Giulia dal 2023. Gli altri commi riportati risultano abrogati.
Perché esiste questa norma
La norma coordina la tassazione degli immobili, sostituendo prelievi precedenti con l’imposta municipale propria per evitare che la stessa componente immobiliare sia assoggettata a imposte concorrenti. Estende inoltre il coordinamento alle imposte territoriali indicate, rispettandone le decorrenze.
Domande frequenti
Possiedo una casa che non affitto: quali imposte sostituisce l’imposta municipale propria?
Per la componente immobiliare, sostituisce l’imposta comunale sugli immobili e l’imposta sul reddito delle persone fisiche con le relative addizionali dovute sui redditi fondiari dell’immobile non locato.
Se affitto il mio appartamento, questo articolo dice che il reddito da locazione è sostituito dall’imposta municipale propria?
No. La sostituzione descritta riguarda i redditi fondiari relativi agli immobili non locati. L’articolo non stabilisce che l’imposta municipale propria sostituisca la tassazione dei redditi da locazione.
Questa disposizione riguarda anche un immobile situato a Bolzano o a Trento?
Sì. Dal periodo d’imposta 2014 la regola si applica anche all’imposta municipale immobiliare di Bolzano e all’imposta immobiliare semplice di Trento.
La regola si applica anche agli immobili in Friuli Venezia Giulia?
Sì. Per l’imposta locale immobiliare autonoma della regione Friuli Venezia Giulia, la disposizione si applica dal periodo d’imposta 2023.
I commi da 2 a 7 riportati prevedono ancora obblighi o regole applicabili?
No. Nel testo fornito, tali commi risultano abrogati; non vi sono quindi, in quei commi, disposizioni operative da applicare.
Richiamato da
Federalismo Fiscale Municipale e Cedolare Seccaart. 7art. 14