Art. 604 — Fatto commesso all'estero

Le disposizioni di questa sezione, nonché quelle previste dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609- quater , 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies, si applicano altresi quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano, ovvero in danno di cittadino italiano, ovvero dallo straniero in concorso con cittadino italiano. In quest'ultima ipotesi lo straniero è punibile quando si tratta di delitto per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e quando vi è stata richiesta del Ministro di grazia e giustizia.

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