Art. 310-quater — Obblighi di comunicazione alle banche dati

L'omissione, l'incompletezza, l'erroneità o la tardività delle comunicazioni di cui all'articolo 134, comma 2, o all'articolo 135, comma 2, o all'articolo 154, commi 4 e 5, o alle relative norme di attuazione, accertata semestralmente e contestata con unico atto da notificare entro il termine di cui all'articolo 311-septies, comma 1, decorrente dal sessantesimo giorno successivo alla scadenza del semestre di riferimento, è punita con un'unica sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a centomila euro.

Testo aggiornato al 2026-06-19. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.