Art. 310-bis — Rifiuto ed elusione dell'obbligo a contrarre

L'inosservanza dell'articolo 132, commi 1, 1-bis e 1-ter, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento ad euro quindicimila.

La violazione di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro un milione ad euro cinque milioni qualora attuata con riferimento a determinate zone territoriali o a singole categorie di assicurati.

Testo aggiornato al 2026-06-19. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.