Corte costituzionale
Sentenza n. 97/2026
Corte cost., sent. 5 giugno 2026, n. 97
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 97/2026
- Data di deposito
- 5 giugno 2026
- Data di decisione
- 14 aprile 2026
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luca Antonini
- Presidente
- AMOROSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2026:97
Norme oggetto del giudizio
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 32, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 4, Convenzione internazionale delle Nazioni Unite sulle persone con disabilità
- art. 25, Convenzione internazionale delle Nazioni Unite sulle persone con disabilità
- art. 13, Carta sociale europea
Massime
Massima n. 47605
La pensione di inabilità è diretta a sopperire alla condizione di bisogno di chi, a causa dell’invalidità, non è in grado di procacciarsi i necessari mezzi di sostentamento e rientra tra le provvidenze destinate al sostentamento della persona, nonché alla salvaguardia di condizioni di vita accettabili per il contesto familiare in cui il disabile si trova inserito. (Precedente: S. 152/2020 - mass. 42564).
Massima n. 47606
La condizione giuridica della persona con disabilità si pone al crocevia di un complesso di valori che attingono ai fondamentali motivi ispiratori del disegno costituzionale, basandosi la salvaguardia dei suoi diritti sulla garanzia della dignità della persona e del fondamentale diritto alla salute. Analoghi principi, rivolti alla tutela delle persone più fragili, ispirano anche disposizioni eurounitarie e internazionali. Pertanto, il legislatore è tenuto all’adozione di interventi di sostegno delle persone che, in quanto disabili, si trovano in una situazione di particolare vulnerabilità non potendo, invece, disporre trattamenti peggiorativi. (Precedenti: S. 197/2025 - mass. 47105; S. 3/2025 - mass. 46572; S. 42/2024 - mass. 46039; S. 110/2022 - mass. 44811; S. 251/2008)(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento agli artt. 3, 32 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 13 CSE, 4 e 25 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, dell’art. 34, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998, censurato, in via principale, nella parte in cui non prevede l’iscrizione obbligatoria e gratuita al SSN in favore dei cittadini stranieri titolari del permesso di soggiorno per residenza elettiva derivante dalla conversione, in forza del sopravvenuto conseguimento del diritto alla pensione di inabilità civile, del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, subordinato o autonomo, o per motivi di famiglia; nonché, in via subordinata, nella parte in cui prevede che i medesimi cittadini siano tenuti a pagare, al fine dell’iscrizione volontaria al SSN, una somma comunque non inferiore a euro 2.000 annui, anziché commisurata al reddito effettivo. È possibile e doveroso trarre dalla disposizione censurata, in virtù di un’interpretazione costituzionalmente orientata, una norma che, nel fare riferimento ai permessi per motivi di lavoro e per motivi familiari, consente l’iscrizione obbligatoria e gratuita anche a coloro che erano in precedenza titolari di questi stessi permessi e ne hanno poi ottenuto la conversione in quello per residenza elettiva in forza del successivo riconoscimento della pensione d’inabilità civile. Tale interpretazione, infatti, è in linea sia con la tutela delle persone con disabilità sia con l’impossibilità che il legislatore disponga, nei loro confronti, trattamenti peggiorativi. In questa prospettiva, l’omessa previsione del permesso di soggiorno per residenza elettiva, derivante da conversione, tra quelli che danno diritto all’iscrizione obbligatoria al SSN ai sensi della disposizione censurata, non va letta come un’esclusione consapevole da parte del legislatore. Ciò in ragione sia di una considerazione sistematica dell’ordinamento – non essendo previsti, al momento dell’adozione della disposizione, né il permesso per residenza elettiva né la conversione in quest’ultimo degli altri permessi di soggiorno – sia della sua evoluzione, convergendo i principi costituzionali, unionali e internazionali sull’imprescindibile tutela dei diritti delle persone più fragili e vulnerabili).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 32 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 13 della Carta sociale europea, adottata a Torino il 18 ottobre 1961 e riveduta, con annesso, a Strasburgo il 3 maggio 1996, ratificata e resa esecutiva con legge 9 febbraio 1999, n. 30, e agli artt. 4 e 25 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, approvata dall'Assemblea generale il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità), dal Tribunale ordinario di Milano, in funzione di giudice del lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 aprile 2026.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Luca ANTONINI, Redattore
Valeria EMMA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 5 giugno 2026
Il Cancelliere
F.to: Valeria EMMA
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze