Corte costituzionale

Sentenza n. 97/2026

Corte cost., sent. 5 giugno 2026, n. 97

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
97/2026
Data di deposito
5 giugno 2026
Data di decisione
14 aprile 2026
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luca Antonini
Presidente
AMOROSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2026:97

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 47605

La pensione di inabilità è diretta a sopperire alla condizione di bisogno di chi, a causa dell’invalidità, non è in grado di procacciarsi i necessari mezzi di sostentamento e rientra tra le provvidenze destinate al sostentamento della persona, nonché alla salvaguardia di condizioni di vita accettabili per il contesto familiare in cui il disabile si trova inserito. (Precedente: S. 152/2020 - mass. 42564).

Massima n. 47606

La condizione giuridica della persona con disabilità si pone al crocevia di un complesso di valori che attingono ai fondamentali motivi ispiratori del disegno costituzionale, basandosi la salvaguardia dei suoi diritti sulla garanzia della dignità della persona e del fondamentale diritto alla salute. Analoghi principi, rivolti alla tutela delle persone più fragili, ispirano anche disposizioni eurounitarie e internazionali. Pertanto, il legislatore è tenuto all’adozione di interventi di sostegno delle persone che, in quanto disabili, si trovano in una situazione di particolare vulnerabilità non potendo, invece, disporre trattamenti peggiorativi. (Precedenti: S. 197/2025 - mass. 47105; S. 3/2025 - mass. 46572; S. 42/2024 - mass. 46039; S. 110/2022 - mass. 44811; S. 251/2008)(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento agli artt. 3, 32 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 13 CSE, 4 e 25 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, dell’art. 34, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998, censurato, in via principale, nella parte in cui non prevede l’iscrizione obbligatoria e gratuita al SSN in favore dei cittadini stranieri titolari del permesso di soggiorno per residenza elettiva derivante dalla conversione, in forza del sopravvenuto conseguimento del diritto alla pensione di inabilità civile, del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, subordinato o autonomo, o per motivi di famiglia; nonché, in via subordinata, nella parte in cui prevede che i medesimi cittadini siano tenuti a pagare, al fine dell’iscrizione volontaria al SSN, una somma comunque non inferiore a euro 2.000 annui, anziché commisurata al reddito effettivo. È possibile e doveroso trarre dalla disposizione censurata, in virtù di un’interpretazione costituzionalmente orientata, una norma che, nel fare riferimento ai permessi per motivi di lavoro e per motivi familiari, consente l’iscrizione obbligatoria e gratuita anche a coloro che erano in precedenza titolari di questi stessi permessi e ne hanno poi ottenuto la conversione in quello per residenza elettiva in forza del successivo riconoscimento della pensione d’inabilità civile. Tale interpretazione, infatti, è in linea sia con la tutela delle persone con disabilità sia con l’impossibilità che il legislatore disponga, nei loro confronti, trattamenti peggiorativi. In questa prospettiva, l’omessa previsione del permesso di soggiorno per residenza elettiva, derivante da conversione, tra quelli che danno diritto all’iscrizione obbligatoria al SSN ai sensi della disposizione censurata, non va letta come un’esclusione consapevole da parte del legislatore. Ciò in ragione sia di una considerazione sistematica dell’ordinamento – non essendo previsti, al momento dell’adozione della disposizione, né il permesso per residenza elettiva né la conversione in quest’ultimo degli altri permessi di soggiorno – sia della sua evoluzione, convergendo i principi costituzionali, unionali e internazionali sull’imprescindibile tutela dei diritti delle persone più fragili e vulnerabili).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 32 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 13 della Carta sociale europea, adottata a Torino il 18 ottobre 1961 e riveduta, con annesso, a Strasburgo il 3 maggio 1996, ratificata e resa esecutiva con legge 9 febbraio 1999, n. 30, e agli artt. 4 e 25 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, approvata dall'Assemblea generale il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità), dal Tribunale ordinario di Milano, in funzione di giudice del lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 aprile 2026.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Luca ANTONINI, Redattore

Valeria EMMA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 5 giugno 2026

Il Cancelliere

F.to: Valeria EMMA

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze